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    I Protocolli di Intesa fra Ordine e Rito

    La Gran Loggia Simbolica d’Italia, nata nel 1910 fu una proiezione nell’Ordine del Rito Scozzese Antico ed Accettato1 e per lunghi anni rimase in sottordine al Rito stesso. La figura del Gran Maestro s’identificava, pertanto, in quella del Sovrano Gran Commendatore e le Logge non solo erano “scozzesi” nella simbologia e nella ritualità, ma erano subordinate agli Alti Gradi e al Supremo Consiglio in tutto e per tutto. Cosicché i Fratelli entravano nel Tempio con le insegne del proprio Grado e il Maestro Venerabile, se di basso Grado, doveva cedere il maglietto ad un Fratello che fosse insignito del 18° o Gradi superiori.

    A partire da 1925, però, il Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro Vittorio Raoul Palermi, si rese conto che la struttura ferana della Serenissima Gran Loggia, rigidamente subordinata al Rito, comportava la sua esclusione dal contesto latomistico internazionale2. Non era, infatti, un Ordine indipendente, e se negli anni immediatamente precedenti il Supremo Consiglio Italiano aveva ricevuto i più ambiti riconoscimenti internazionali, l’Ordine aveva recitato un ruolo del tutto secondario. Per questo, il Palermi fondò, in quell’anno, delle Logge di schema A∴ L∴ A∴ M∴ un sistema diffuso specie negli Usa. Esso prevedeva una completa autonomia dei primi tre Gradi, gli unici ad essere riconosciuti3, ma non escludeva, come il Rito Simbolico Italiano4, una successiva prosecuzione iniziatica.

    Con la rinascita massonica del secondo dopo guerra si avvertì la necessità di conformarsi compiutamente allo schema A∴ L∴ A∴ M∴ e, in effetti, alla fine del 1952, il Supremo Consiglio deliberò di concedere completa e totale autonomia all’Ordine, cosicché le cariche di Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro furono definitivamente separate5.

    La struttura A∴ L∴ A∴ M∴ risultava, comunque estremamente accentrata e al Gran Maestro venivano riconosciute poteri notevoli:

    “Egli solo ha facoltà di demolire o sospendere i lavori di qualsiasi Officina, di dispensare i Fratelli da qualunque incarico che abbiano nella Loggia e prendere insindacabilmente quei provvedimenti che siano idonei al perfetto funzionamento della Comunione. È alla facoltà del Gran Maestro concedere Bolle per nuove Logge, decidere sulla messa in sonno o sulla bruciatura di eventuali colpevoli”6. L’organizzazione delle Comunione era poi accentrata sui Delegati Magistrali, che avevano poteri estesi e notevole autonomia, con l’obbligo di risponderne unicamente al Gran Maestro e al Governo dell’Ordine:

    “Il Delegato Magistrale propone al Gran Maestro, nell’ambito della sua Regione, la nomina degli Ispettori Provinciali [.] che amministrativamente, organizzativamente e disciplinarmente dipendono da lui. Il Delegato Magistrale amministra [.] in ogni senso. Invigila che nelle Logge tutto si svolga secondo la legge massonica. Promuove la fondazione di nuove Officine. Interviene in ogni organismo massonico come massima autorità quando lo ritenga opportuno [.] Assume e regola ogni manifestazione collettiva. Può avvalersi nelle sue importanti mansioni di quei Fratelli che crederà opportuno chiamare a collaborare rimanendo responsabile di fronte al Governo Centrale del loro operato. Il Delegato Magistrale nomina Commissioni che ritiene necessarie ed opportune e le presiede [.] Il Delegato Magistrale convoca i Venerabili a Consiglio quando lo ritiene opportuno per discutere questioni di carattere generale o collettivo. Su un apposito libro rosso il Delegato Magistrale annota le colpe ed i nomi di coloro che le hanno commesse [.] e lo custodisce scrupolosamente. La scala gerarchica della Regione Massonica è, nell’ordine ascendente: Maestro Venerabile; Grande Ispettore. Provinciale; Delegato Magistrale, e va in ogni caso e in ogni tempo rispettata scrupolosamente”7.

    Una struttura siffatta era del tutto simile a quella del Rito Scozzese Antico ed Accettato: il Gran Maestro equivaleva per caratteristiche e poteri al Sovrano Gran Commendatore e, nelle Regioni, i Delegati Magistrali si affiancavano ai Sovrani Grandi Ispettori Generali Regionali che, normalmente erano Membri Effettivi del Supremo Consiglio e Comandanti dei Concistori regionali8. Da qui la necessità di stabilire un’intesa che impedisse prevaricazioni e soprattutto regolamentasse i rapporti fra i due Corpi, dato che, specie nelle Regioni potevano avvenire frizioni o sovrapposizioni. Pertanto si ritenne opportuno stipulare un “Protocollo d’intesa fra Ordine e Rito”. Tale documento vide la luce già nel 19539, ma solo tre anni più tardi, il 10 Giugno del 195610, fu stilato in forma definitiva che venne approvata dal Supremo Consiglio e dalla Gran Loggia.

    Il “Protocollo”, pubblicato su due pagine, consta di 13 articoli11 che dopo aver sancito il reciproco riconoscimento fra il Rito Scozzese Antico ed Accettato e la Gran Loggia Simbolica regolano rapporti fra i due corpi Massonici.

    Il “Protocollo” doveva essere rinnovato ogni cinque anni, ma, a partire dal 1966, la Grande Assemblea e il Supremo Consiglio deliberarono, che se non sussistevano richieste da parte dei contraenti, andava tacitamente considerato rinnovato agli intervalli previsti. Non si ebbe, perciò, una nuova edizione e quella del 1956 rimase l’unica. Questo documento così importante per la storia della Gran Loggia d’Italia e del Rito Scozzese Antico ed Accettato è ormai molto raro ed è dunque opportuno riproporlo, anche perché, in virtù del deliberato del 1966, è sempre valido ed operante a tutti gli effetti, ed è da ritenersi un’integrazione degli Statuti del Supremo Consiglio e della Gran Loggia d’Italia.

    Ho detto.

    Elena De Ricci

    Note –

    1)- L. Pruneti: “Storia della Gran Loggia d’Italia degli A∴ L∴ A∴ M∴ Obbedienza di Piazza del Gesù Palazzo Vitelleschi. Dalla costituzione del Supremo Consiglio d’Italia del Rito Scozzese Antico ed Accettato e della Sua Gran Loggia dal 1908 al 1990″; Roma 1991, p.15.

    2)- G. Ghinazzi: “La struttura dell’Istituzione Massonica nell’Ordine e nel Rito”; Roma, 1964.

    3)- Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiano degli Antichi Liberi Accettati Massoni, Norme dell’Ordine A∴ L∴ A∴ M∴, Roma 1964, p. 5.

    4)- M. Moramarco: “Nuova Enciclopedia Massonica“; Vol. I, Reggio Emilia, s.d, p. 297 e segg.

    5)- L. Pruneti: “La tradizione massonica scozzese in Italia“; Roma 1994, pp. 174- 175.

    6)- Norme dell’Ordine. cit., p. 15.

    7)- Norme dell’Ordine. cit., pp. 14-15.

    8)- Statuto del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato, Roma 1985, Art. 93, p. 22.

    9)- L. Pruneti: “La tradizione” cit., p. 74.

    10)- Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettato, Protocollo di relazioni fra Rito e Ordine, Roma 1956.

    11)- Ibidem.

    Il Testo del Documento firmato nel 1956

    Art. 1 – Il Supremo Consiglio riconosce la Gran Loggia Nazionale degli Antichi Liberi Accettati Massoni come la sola autorità indipendente, sovrana e regolare per i primi tre Gradi della Massoneria a Rito Scozzese.

    Art. 2 – La Gran Loggia Nazionale degli Antichi Liberi Accettati Massoni riconosce nel Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese la sola Potenza indipendente, sovrana e regolare avente giurisdizione completa sui Gradi dal 4° al 33° del Rito Scozzese Antico e Accettato per l’Italia e sue Dipendenze.

    Art. 3 – La Gran Loggia Nazionale non deve consentire iniziazioni oltre i primi tre Gradi simbolici ed il Supremo Consiglio non fonda Logge Simboliche né ciò permette ai suoi Corpi dipendenti, ma resta ad esso l’assoluto ed esclusivo potere di discriminare e accettare i più degni Maestri a quella appartenenti per avviarli nei Gradi della Perfezione fin dove le loro qualità li mostrino meritevoli.

    Art. 4 – Tutti i Massoni insigniti di grado superiore al 3° debbono conservarsi membri attivi e quotizzanti di una Loggia degli Antichi Liberi Accettati Massoni e ne debbono osservare i regolamenti sempre quando non contrastino con i loro obblighi verso le Camere Superiori del Rito e verso il Supremo Consiglio del Rito stesso.

    Art. 5 – Se i Massoni insigniti di Gradi Scozzesi dal 4° al 32° commettano infrazioni punibili come colpa massonica nelle Logge Simboliche, essi non possono essere giudicati se non da una Commissione di Disciplina paritetica nominata su comune accordo del Governo dell’Ordine e del Sacro Collegio del Rito. I Massoni insigniti del 33° Grado, anche per le infrazioni avanti citate, debbono essere giudicati dal Supremo Consiglio del Rito su denuncia della Loggia interessata.

    Art. 6 – La Commissione di cui all’articolo precedente funzionerà dal 1° gennaio di ogni anno e sarà confermata o rinnovata di anno in anno. Essa dura nelle funzioni fino al 31 Dicembre di ciascun anno.

    Art. 7 – Se il Sovrano Gran Commendatore e il Gran Maestro, i Membri Effettivi del Supremo Consiglio, i Presidenti delle Camere del Rito e i Dignitari della Gran Loggia Nazionale entrano nelle Officine o nelle Camere del Rito o assistono a Lavori della Gran Loggia Nazionale saranno ricevuti con gli onori del loro rango ma non assumeranno la presidenza dei Lavori che non siano del rispettivo Ordine e siederanno allo Oriente. I Maestri Venerabili potranno accedere alle Camere del Rito soltanto se facenti parte di Delegazioni degli Antichi Liberi Accettati Massoni e purché siano insigniti di Grado eguale, o superiore a quello della Camera ove si recano: ciò vale anche per tutti i componenti le Delegazioni.

    Nulla esime dall’atto cavalleresco che in detti casi le autorità del rito funzionante concedano la precedenza alle autorità dell’altro rito, a meno che non abbiano un grado superiore della Piramide Massonica.

    Art. 8 – Nelle assemblee presiedute dal Sovrano Gran Commendatore il Gran Maestro siederà alla sua destra; in quelle presiedute dal Gran Maestro, il Sovrano Gran Commendatore siederà alla sua destra.

    Art. 9 – Quando uno dei due Capi supremi entra in qualunque assemblea che non sia del Supremo Consiglio e a Lavori aperti, anche se presieduta dall’altro Capo, gli saranno resi i massimi onori e gli si offrirà la presidenza dei Lavori che tuttavia per ricambio cavalleresco non sarà accettata.

    Art. 10 – Il trattamento di cui agli articoli precedenti sarà usato anche al Luogotenente Gran Commendatore e al Gran Maestro Aggiunto quando intervengano in rappresentanza ufficiale dei rispettivi Capi.

    Art. 11 – I Massoni insigniti di grado scozzese ne indosseranno le insegne in Loggia Simbolica soltanto quando vi entrino come visitatori, senza esigere rapporto di superiorità al Grado di Maestro L\ M\ , o quando la Loggia riceva in visita ufficiale Delegazioni del Rito Scozzese A\ e A\ .

    Art. 12 – I due Capi Supremi di cui al presente protocollo si impegnano, tramite le rispettive Segreterie Generali, a comunicarsi reciprocamente i punti programmatici delle loro azioni derivanti dalle rispettive funzioni, nonché i nomi dei Fratelli puniti appena confermata la sentenza a procedere.

    Art. 13 – I due Capi Supremi si terranno in diretti rapporti, consultandosi perché si eterni quell’armonia di indirizzo e di azione vitalmente necessaria per le sempre più nobili affermazioni della Massoneria Universale.

    Valle del Tevere Zenit di Roma 10 Giugno 1956

    Articolo pubblicato nel N° 3 Anno VIII Settembre 1996

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